RIFORMA FORNERO: ENTRA IN VIGORE DAL 18 LUGLIO...ECCO TUTTE LE NOVITA'

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    Riforma Fornero: la Legge 92/2012 la rende attuativa






    18 luglio 2012: è questa la data fissata per l’entrata in vigore della Legge 92/2012, pubblicata sul supplemento ordinario n. 136 alla G.U. del 3 Luglio 2012 e attuativa della famosa “Riforma Fornero“. Molto consistente la portata normativa di tale Legge (anche se molte disposizioni non saranno immediatamente attuative), destinata a provocare dei veri e propri stravolgimenti nel mondo del lavoro e nell’occhio del ciclone ci saranno ancora loro: i datori di lavoro. In buona sostanza, il fine del Legislatore appare chiaro e si palesa nella ferma volontà di:

    -rendere meno favorevole il ricorso a contratti di lavoro a termine (come il contratto a tempo determinato) a porre un freno al ricorso ai co.co.pro. ;

    -promuovere il ricorso ai contratti a tempo indeterminato;

    -favorire l’inserimento e il reinserimento di alcune categorie di lavoratori, come i giovani e le donne.

    Analizziamo più dettagliatamente le varie misure disposte dalla Legge per perseguire i suddetti obiettivi.

    Rivisitazione Contratti di Lavoro

    Come abbiamo detto, l’attenzione è posta nel promuovere il più possibile il ricorso al contratto a tempo indeterminato e per far ciò il Governo interviene rendendo meno agevole e più dispendioso il ricorso ad altre forme contrattuali meno stabili.

    In particolar modo, il contratto a tempo determinato vive un aumento contributivo pari all’1,4%; aumento che sarà destinato ad irrorare la nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) e rimborsabile soltanto qualora il dipendente venga successivamente assunto in modo stabile.

    Una certa rigidità si riscontra anche analizzando le nuove disposizioni previste per il contratto a tempo determinato:

    -il contratto a termine non potrà avere una durata superiore ai 36 mesi, pena la trasformzione automatica in contratto a tempo indeterminato;

    -la durata del primo contratto non potrà essere superiore ai dodici mesi;

    -eventuali rinnovi dovranno rispettare precisi periodi di sospensione.

    In riferimento a quest’ultimo punto, è bene precisare che, per per contratti di durata inferiore ai 6 mesi, i tempi di attesa tra un contratto e l’altro dovranno essere pari a 60 giorni (prima erano 10), mentre per contratti di durata superiore, i tempi di attesa saranno pari a 90 giorni (prima erano 20). E’ fatta eccezione per quelle particolari situazioni (lancio di un nuovo prodotto o servizio) in cui la contrattazione collettiva potrà ridurre i tempi d’attesa a 20 giorni per i contratti fino a 6 mesi e a 30 giorni per i contratti oltre i 6 mesi.


    Per quanto riguarda il contratto a progetto, anche in questo caso si prevede un graduale aumento dei contributi previsti per la Gestione Separata. Il progetto indicato in contratto, inoltre, dovrà essere specifico e non semplicemente inerente all’oggetto sociale dell’azienda committente. Si dovrà esplicitamente indicare il risultato finale che si intende conseguire e si dovrà prevedere una sorta di salario base.


    E’ caccia aperta alle false partita iva che spesso fungono da copertura di un rapporto di lavoro dipendente. Il Governo, infatti, prevede delle forti strozzature e dei canoni ben precisi che, eccetto i caso in cui le collaborazioni richiedano elecate conoscenze professionali specifiche, dovranno essere rispettati dalle partite iva per essere considerate valide:

    -il reddito del soggetto dovrà superiore ai 18.000 euro annui;

    -la collaborazione con una stessa azienda non dovrà avere un riferimento temporale superiore agli 8 mesi nello stesso anno;

    -le entrate derivanti da una medesima collaborazione professionale non dovranno essere superiori all’80% delle entrate totalizzate dal soggetto;

    -il collaboratore non dovrà avere una postazione fissa presso una delle sedi del committente.


    Le nuove disposizioni hanno efficacia immediata per i nuovi contratti, mentre ai contratti già in essere viene concessa un’immunità di 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge.


    Giro di vite anche per il lavoro a chiamata per il quale viene previsto l’obbligo per l’impresa di comuncare alla direzione provinciale del lavoro competente ogni chiamata effettuata (anche tramite sms). Ogni omissione sarà punita con una sanzione pari a 2.400 euro. Il lavoro a chiamata non potrà avere una durata superiore ai 30 giorni.


    Braccia aperte all’apprendistato, visto come vero e proprio strumento per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani risorse umane.

    Per il ricorso a tale forma contrattuale, la Legge prevede il rispetto di alcuni termini:

    -durata contrattuale non inferiore a 6 mesi (tranne le attività stagionali);

    -età del lavoratore compresa tra 15 e 29 anni;

    -per tre anni (fino al 18 luglio 2015) i datori di lavoro che vogliono assumere altri apprendisti dovranno dimostrare di aver assunto a tempo indeterminato almento il 30% dei dipendenti assunti con precedente contratto d’apprendistato (dopo il 18 luglio 2015, invece, la quota percentuale salirà al 50%).


    A far tempo dal 1 gennaio 2013, infine, si modifica anche il rapporto tra apprendisiti e operai qualificati. Con la riforma, infatti, tale rapporto sarà di 1:1 per le imprese con meno di 10 dipendenti ma aumenterà per quelle più grandi a 3:2.


    Profonda modifica, infine, è quella che ha visto come protagonista il tanto discusso articolo 18. In breve, le più profonde modifche riguardano:

    -licenziamenti per motivi discriminatori;

    -licenziamenti per motivi economici;

    -licenziamenti per motivi disciplinari.

    Il licenziamento per motivi discriminatori, in realtà non ha subito modifiche ed è l’unica situazione che, ravvisata la discriminazione razziale, religiosa o culturale, prevede (a prescidnere dalle dimensioni aziendali) il reintegro immediato del dipendente e il riconoscimento di un indennizzo pari a 5 mensilità. E’ concessa al dipendente la possibilità di rifiutare il reintegro in azienda e di richiedere un risarcimento pari a 15 mensilità.

    Il licenziamento per motivi economici prevede il reintegro del dipendente più il riconoscimento di un’indennità pari a massimo 12 mesi, soltanto se si accerta l’infondatezza delle ragioni che hanno portato al licenziamento. In tutti gli altri casi il licenziamento, pur essendo illegittimo, dà diritto esclusivamente ad un risarcimento che può variare da 12 a 24 mesi.

    Per quanto riguarda, infine, il licenziamento disciplinare si può dire che, se questo è illegittimo, il giudice potrà disporre il reintegro immediato del lavoratore soltanto in alcuni casi specificatamente previsti dai CCNL.

    FONTE www.tgcom24.mediaset.it/
     
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    LAVORO, OGGI SCATTA LA RIFORMA.
    TUTTE LE NOVITÀ, DAGLI STATALI ALL'ART.18





    ROMA - Da oggi entra in vigore la riforma del mercato del lavoro con una serie di nuove regole, a partire dalle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che cancella il reintegro automatico in caso di licenziamento. Scatteranno così tante novità che investiranno tutto il mondo del lavoro. Anche se qualche modifica al pacchetto, messo a punto dopo una fase di elaborazione partita a inizio anno, arriverà con il decreto legge Sviluppo che inserisce novità sul fronte flessibilità in entrata e ammortizzatori sociali. Ecco, intanto, i principali aspetti della «riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», a cui d'ora in poi datori di lavoro e lavoratori dovranno fare riferimento per regolare i loro rapporti. Il testo approvato in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio prevede:

    UN NUOVO ART.18 Arriva lo stop al reintegro automatico in caso di licenziamento illegittimo per motivi economici (rimane solo nel caso di manifesta insussistenza). Mentre è prevista un'indennità. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato, per esempio, per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non anche della legge. La procedura di conciliazione non può più essere bloccata da una malattia 'fittizià del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.

    INTERVALLI PIÙ LUNGHI PER I CONTRATTI A TEMPO Il primo rapporto di lavoro a termine che può essere stipulato anche senza la causale (i requisiti per i quali viene richiesto), dura al massimo 12 mesi e non è prorogabile. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono: devono passare 60 giorni per i rapporti fino a sei mesi e 90 per quelli di durata maggiore. Tuttavia l'emendamento di modifica inserito nel dl sviluppo riduce l'intervallo per i lavoratori stagionali.

    LA NASCITA DELL'ASPI La nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità.L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Perderà il sussidio chi dovesse rifiutare un impiego la cui retribuzione sia superiore almeno del 20% rispetto all'indennità percepita. L'entrata dell'Aspi però, secondo l'emendamento, dovrebbe essere mitigata dalla proroga a tutto il 2014 della mobilità con le attuali regole a beneficio degli ultracinquantenni del Centro Nord e per tutta la platea dei lavoratori del Sud. Inoltre le aziende in crisi dovrebbero potere usare la cassa integrazione fino al 2015.

    APPRENDISTATO COME PRINCIPALE CANALE DI ACCESSO AL LAVORO Nelle intenzioni della riforma questo tipo di contratto diventa quello tipico e più classico per entrare nel mercato. Si ampliano le possibilità di utilizzo e il valori formativo. Ma allo stesso tempo arrivano norme più stringenti. In particolare la durata minima del contratto non può essere inferiore a sei mesi (ad eccezione delle attività stagionali).

    ARRIVANO DEI PALETTI PER LE COLLABORAZIONE Diventa più stringente la definizione del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell'aliquota contributiva (ora al 27%) di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente (ma l'emendamento al dl Sviluppo dovrebbe congelare l'adeguamento per il 2013). Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro.

    È CACCIA ALLE FALSE PARTITE IVA Secondo la legge sono considerate vere quelle che hanno un reddito annuo lordo dai 18 mila euro in su. Può essere di otto mesi la durata massima delle collaborazioni, mentre il corrispettivo pagato non deve essere superiore all'80% di quello di dipendenti e co.co.co. Il lavoratore non vede inoltre avere una postazione 'fissà in azienda. Secondo le modifiche al dl sviluppo per la verifica dei criteri di veridicità delle partite Iva dovranno essere rispettati non più solo un anno ma due.

    TAGLIA AGLI STATALI Dal prossimo mese in vigore anche le prime misure della spending review: dai tagli alla sanità, a quelli per la scuola, passando per gli statali, fino all’abolizione delle Province.
    Sanità: saranno tagliati circa 30mila posti letto negli ospedali pubblici italiani, più è previsto un taglio del 5% per l'acquisto di beni e servizi.
    Province: taglio delle province, in base a popolazione ed estensione. che passeranno dalle attuali 110 a circa 50. Pubblico impiego: previsto un taglio del 10% del personale e del 20% della dirigenza nella P.A.; tagliato anche il valore dei buoni pasto per i dipendenti pubblici, che non potrà superare i sette euro; previsto anche lo stop alle consulenze per dipendenti in pensione. Prevista anche la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma del 2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Questi lavoratori avranno la pensione da subito ma riceveranno il trattamento di fine rapporto solo alla data in cui avrebbero maturato il diritto ad andare in pensione. Gli ulteriori dipendenti pubblici in esubero andranno in mobilità. Ed è proprio la mobilità l’altra novità, che porta subito la riduzione dello stipendio, l'80% della busta paga base senza straordinari e indennità. Chi andrà in mobilità dopo due anni potrà arrivare anche il licenziamento.
    Scuola: saranno 500 i milioni di tagli contati e diverse le novità che riguarderanno ruoli e spostamenti nelle classi di insegnamento dei professori.


    FONTE www.leggo.it/

     
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